DETRAZIONI FISCALI 2024

Bonus sicurezza per la casa prorogato fino al 2024​

Oggi aumentare e migliorare la sicurezza di casa è diventata un’esigenza primaria.

Si bada sempre meno all’importo della spesa, cercando di proteggere la propria abitazione nel migliore dei modi dall’intrusione di ospiti indesiderati.

La tecnologia in questo viene in soccorso, permettendo anche con budget esigui di controllare e proteggere la propria casa con sempre nuovi ritrovati ed una presenza della domotica sempre maggiore, in grado di rendere le cose anche più facili.

E le spese sostenute per un impianto di sicurezza, oltre a non rivelarsi inutili, possono sfruttare un’interessante agevolazione fiscale. Vediamo come funziona.

Come funziona la detrazione

Nel 2024 è ancora possibile accedere al Bonus Sicurezza, un beneficio fiscale rivolto a chi desidera migliorare la sicurezza della propria abitazione.

Rientrano nelle spese detraibili, tutte quelle sostenute entro il 31 Dicembre 2024.

In questo caso la detrazione è del 50% di una spesa massima di 96.000 €.

Il contribuente ha diritto a portare in detrazione il 50% delle spese sostenute riguardanti:

  • impianti di videosorveglianza
  • impianti di antifurto
  • vetri antisfondamento
  • porte blindate
  • tapparelle motorizzate e meccaniche
  • installazione o sostituzione di catenacci, serrature e spioncini
  • installazione o sostituzione di cancelli, cancellate e protezioni murarie.
 
 

Il concetto base su cui sussiste la possibilità di detrarre tali voci di spesa è il fatto di essere relative ad interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi.

All’interno delle voci, è bene sottolineare, sono compresi non solo i costi sostenuti per l’acquisto degli impianti, ma anche quelle relative a progettazione e installazione di un antifurto in casa o ufficio, spese professionali, spese sostenute per sopralluoghi e perizie da esperti nel settore sicurezza, possono essere comprese nel calcolo del costo finale

Chi può richiedere il bonus

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’ imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.

Vediamo più nello specifico chi può usufruire del bonus:

L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese: 

  •  i proprietari o nudi proprietari 
  • i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) 
  • gli affittuari
  • i soci di cooperative
  • gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce 
  • i soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto
    dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo
    grado)
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • il componente dell’unione civile 
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi
    né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1°
    gennaio 2016.
 
 

Le modalità di pagamento

Requisito importante è che i pagamenti vengano effettuati in modo che rimangano tracciati, ovvero mediante un bonifico parlante, postale o bancario, dove risultino i seguenti dati ed informazioni:

  • causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986),
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione,
  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

I documenti da conservare

Al fine di godere della detrazione fiscale, oltre a dover presentare le fatture ed i relativi pagamenti, occorre avere con sè, in un’apposito faldone che avremo avuto cura di realizzare, i seguenti documenti, nel caso ci venissero richiesti, ovvero:

  • domanda di accatastamento qualora l’immobile non fosse censito
  • ricevuta di pagamento Imu e/o Tasi